31 Maggio 2011 - amministratore
L’art. 10 del D.L. 13/05/2011 n. 70 “Prime disposizioni urgenti per l’economia” ha introdotto nuove procedure in materia di rilascio di carta d’identità ai minori:
1. La cartà d’ identità viene rilasciata dalla nascita con diversa validità: 3 anni per i minori da 0 a 3 anni; 5 anni per i minori da 3 a 18 anni
2. La carta d’identità dovrà riportare la firma del minore a partire dai dodici anni di età
3. La richiesta della carta d’identità dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, rimane in vigore l’obbligo per i minori di 14 anni di viaggiare accompagnati dai genitori o da persona affidataria, in questo ultimo caso i genitori dovranno compilare in duplice copia la dichiarazione sottostante da trasmettere in questura allegando le fotocopie delle carte d’identità dei genitori e dell’accompagnatore
dichiarazione_di_affidamento
4. Per il rilascio della carta d’identità del minore sono necessarie n. tre fotografie formato tessera recenti e tra loro identiche
5. Anche ai cittadini stranieri potrà essere rilasciata la carta d’identità con la dicitura “non valida per l’espatrio”