Pubblicazioni di Matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio consistono nella dichiarazione dei futuri sposi di voler contrarre matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile, nel caso di matrimonio civile oppure davanti al parroco o un ministro di culto, nel caso di matrimonio religioso. La richiesta di pubblicazione deve essere presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi mentre nel caso entrambi i futuri sposi siano cittadini italiani residenti all’estero, la pubblicazione di matrimonio va richiesta all’Autorità diplomatico-consolare italiana all’estero. Se, invece, uno dei due futuri sposi, italiano, è residente all’estero e l’altro, sempre italiano, è residente in Italia, la pubblicazione può essere richiesta all’Autorità diplomatico-consolare italiana all’estero, oppure al Comune italiano. Le pubblicazioni devono essere esposte all’albo dei comuni di residenza di entrambi, per almeno 8 giorni consecutivi e il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 giorni e non dopo il 180° giorno dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Trascorsi i 180 giorni senza che il matrimonio sia stato celebrato, la procedura di richiesta di pubblicazione deve essere ripetuta.
In caso di matrimonio religioso gli sposi, dopo il 4° giorno dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione, devono ritirare, all'ufficio Stato Civile, il certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al ministro di culto che celebrerà il matrimonio.
Regime patrimoniale
Con la celebrazione del matrimonio i coniugi si trovano automaticamente in regime patrimoniale di comunione dei beni, solo per l’acquisto di beni dopo il matrimonio. I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni dichiarandolo all’atto del matrimonio oppure in un secondo tempo davanti ad un notaio. In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo anche dei beni che avrà acquistato dopo il matrimonio.
Modalità di richiesta:
I nubendi devono recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile e presentare:
- richiesta di pubblicazione di matrimonio con l’indicazione del regime patrimoniale scelto
- documenti di identità in corso di validità
- codice fiscale
- 1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi sono residente a Barasso altrimenti n. 2 marche da bollo da € 16,00
L’Ufficiale dello Stato Civile provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio e una volta acquisiti prenderà contatti con gli sposi per concordare la data di sottoscrizione del processo verbale per procedere alle pubblicazioni matrimoniali.
I seguenti documenti invece non sono acquisibili dall’Ufficiale del Comune e devono essere prodotti dagli interessati:
MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto acattolico.
SPOSI STRANIERI:
- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia, esente da legalizzazione;
- per i cittadini australiani e statunitensi: 1) dichiarazione giurata, resa dall'interessato presso il consolato straniero in Italia, da cui risulti che, secondo le leggi dello stato di appartenenza, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. La dichiarazione va legalizzata in Prefettura, 2) documenti rilasciati dalle competenti autorità all'estero dai quali risulti il nulla osta al matrimonio. Se l'interessato è impossibilitato a presentare detti documenti, dovrà esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al punto 1, un atto notorio, alla presenza di due testimoni, davanti alla Cancelleria del Tribunale, oppure davanti all'autorità diplomatica italiana all'estero, attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese, può contrarre matrimonio;
- per i cittadini di altra cittadinanza "Nulla osta alla celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile", rilasciato dall’Autorità Consolare straniera in Italia e legalizzato dalla Prefettura, oppure rilasciato dall’Autorità competente del proprio paese d’origine e legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Il NULLA-OSTA NON PUO’ ESSERE SOSTITUITO né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità del Paese di origine, né dall’autocertificazione, né da altri certificati. Non occorre la legalizzazione se il documento è rilasciato dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi ed Aruba), Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria mentre i documenti stranieri provenienti dai seguenti Paesi sono invece sottoposti, anziché alla legalizzazione, alla c.d