Certificati Stato Civile

Ultima modifica 25 ottobre 2021

I certificati di Stato Civile sono atti rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile, che riguardano le risultanze dei registri conservati presso l'Ufficio stesso.

La normativa prevede tre tipologie di documentazioni richiedibili, e precisamente:

  • i certificati, che rappresentano l'evento, il fatto documentato nell'atto di stato civile.
  • gli estratti per riassunto, che rappresentano l'evento e in più riproducono tutte le annotazioni additive che vi sono apposte.
  • gli estratti per copia integrale, che riproducono integralmente e fedelmente l'atto originale con tutte le annotazioni che vi sono apposte. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

Il certificato plurilingue invece è un modello specifico redatto in più lingue che può essere  utilizzato all'estero, nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976. Serve per provare la data e il luogo di nascita, di matrimonio o di morte di una persona. Possono essere rilasciati su modello plurilingue (solo se l'atto di cui è estratta la copia è registrato presso lo stato civile del Comune di Barasso) gli estratti di nascita, di matrimonio e di morte. E' un documento che non necessita per il suo uso nei paesi esteri convenzionati di traduzione e legalizzazione.

I certificati di stato civile possono essere richiesti da estranei solo previa domanda scritta, specificandone il motivo ed esibendo un documento di riconoscimento valido.

Tutti i certificati o estratti di stato civile sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi diritto.

Tutti i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita e morte) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle. Pertanto, i certificati anagrafici rilasciati dal Comune sono validi solo nei rapporti tra soggetti privati.

Se i certificati devono essere presentati ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico (es. Enel, Publiacqua...) è obbligatorio presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' possibile presentare le autocertificazioni anche ad istituzioni private, come banche, assicurazioni, notai. Tali soggetti però non sono obbligati ad accettarle.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Richiesta certificati stato civile
25-10-2021
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