VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO O TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Ultima modifica 26 luglio 2022

VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO O TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Gli elettori residenti all'estero ed iscritti  all'AIRE di un qualsiasi Comune italiano  che intendono votare in Italia e gli elettori che sono invece temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro o altro che intendono votare all'estero devono rendere un'apposita dichiarazione ovvero optare secondo le  modalità e nei termini  che si riportano.

1. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE 

Per le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, i cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), la comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli art. 1, comma 3 e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione delle Elezioni Politiche (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 31 luglio 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L’opzione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

2. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di volo per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro e non oltre il 24 agosto p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in particolare:

  • temporaneamente residenti all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
  • personale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della citata legge n. 459/01 (forze dell’ordine, forze armate e dipendenti di ruolo dello Stato, tutti in servizio all’estero);
  • familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda 1a data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene messo a disposizione l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello (in formato PDF editabile e reperibile sul sito del Ministero) con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

 

domanda opzione voto in Italia cittadini AIRE
26-07-2022
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domando voto cittadini temporaneamente all'estero
26-07-2022
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