autocertificazione

Ultima modifica 29 ottobre 2021

E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i concessionari e gestori di Pubblici Servizi e con i privati che vi consentano. Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti i certificati anagrafici e di Stato Civile e la sottoscrizione in essa contenuta non richiede alcuna autenticazione da parte del Pubblico Ufficiale. Essa può essere redatta su un semplice foglio di carta o sui modelli predisposti dall’Ente e non è necessario che la firma venga apposta in presenza dell’impiegato.

Nel caso in cui l’interessato non voglia o non sia in grado di avvalersi dell’autocertificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una Pubblica Amministrazione sono sempre acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione procedente, anche a mezzo fax o tramite altri strumenti telematici o informatici. Quest’ultima potrà inoltre estrapolare tali dati o notizie direttamente da altri documenti in possesso dell’interessato (documenti d’identità, passaporto, patente di guida, ecc..) (art. 7 D.P.R. 403/98). In linea di principio, pertanto, tutte le Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere al cittadino alcun tipo di certificato.

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere! L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. Le dichiarazioni mendaci sono punite con severe sanzioni penali. Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

L’autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con tutte le Amministrazioni Pubbliche (ossia con i Ministeri, le Questure, le Prefetture, gli Enti parastatali, i Comuni, le Province, le Regioni, gli Uffici finanziari, le Poste Italiane, le Comunità Montane, le Aziende Sanitarie Locali, gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, l’Ufficio del Registro, la Motorizzazione Civile, l'INPS, l'INAIL, l’A.C.I., il PRA, l’Ufficio Provinciale del Lavoro, la Camera di Commercio, il CONI, il Genio Civile, l’Ispettorato dell’Agricoltura, I.A.C.P. ecc..), con i concessionari o gestori di pubblici servizi, (ad esempio la Telecom, l’Enel, le Aziende Municipalizzate, i Consorzi, le Aziende di trasporto pubblico, le Ferrovie, le società aeroportuali, ecc...) e con i privati.

Il Pubblico Ufficiale o il Funzionario dell’Ufficio Pubblico non può rifiutarsi di accettare l’autocertificazione. Gli impiegati inadempienti incorrono nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice Penale (Omissione di atti d’ufficio).

 

Autocertificazione generico
29-10-2021
Allegato formato pdf
Scarica