Certificati Anagrafe
Ultima modifica 25 ottobre 2021
I certificati anagrafici riguardano le informazioni contenute nello schedario anagrafico relative alle singole persone, alle famiglie ed alla convivenza che sono iscritte o sono state iscritte nell'anagrafe del Comune (APR).
I principali certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:
- stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica;
- residenza: è il certificato che attesta la residenza anagrafica di un soggetto;
- stato libero: è il certificato che attesta l’assenza del vincolo del matrimonio;
- esistenza in vita: è il certificato che comprova l’esistenza in vita del cittadino;
- cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza del richiedente;
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle. Pertanto, i certificati anagrafici rilasciati dal Comune sono validi solo nei rapporti tra soggetti privati. Se i certificati devono essere presentati ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico (es. Enel, Publiacqua...) è obbligatorio presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' possibile presentare le autocertificazioni anche ad istituzioni private, come banche, assicurazioni, notai. Tali soggetti però non sono obbligati ad accettarle.
I certificati anagrafici hanno validità sei mesi decorrenti dalla data di emissione. I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. La validità può essere confermata anche dopo i sei mesi dall'interessato stesso, dichiarando in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
La richiesta di rilascio dei certificati anagrafici può essere fatta direttamente dall'interessato mentre gli estranei possono richiedere i certificati anagrafici di altre persone solo previa richiesta scritta specificandone il motivo ed esibendo un documento di riconoscimento valido. Se nel certificato è richiesta l'indicazione della maternità e della paternità in questo caso il certificato può essere richiesto solo dal soggetto interessato.
La consegna è immediata, ad eccezione dei certificati storici, per i quali è prevista una ricerca d'archivio.
I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16.00 euro, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta (tabella B allegata al DPR 642/1972 e leggi speciali).
Il cittadino che richiede il certificato deve specificare l'uso che intende farne, al fine di non incorrere nel reato di evasione fiscale per il mancato pagamento del tributo. Gli estranei possono richiedere i certificati anagrafici di altre persone solo previa richiesta scritta specificandone il motivo ed esibendo un documento di riconoscimento valido.
Attenzione: in caso di mancato o parziale assolvimento dell’imposta di bollo, chi rilascia il certificato, chi lo utilizza e chi lo riceve è soggetto ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta evasa o della maggiore imposta dovuta, oltre al pagamento del tributo (art. 252 Dpr 26 ottobre 1972 n. 642).