Convivenze di fatto

Ultima modifica 25 ottobre 2021

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 118 del 21 maggio 2016.

Questa norma regola due istituti sociali distinti, le unioni civili e le convivenze di fatto, riguardanti rispettivamente le unioni tra persone dello stesso sesso (commi da 1 a 35) e i rapporti affettivi tra persone dello stesso sesso o di sessi diversi (commi da 36 a 65).

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

  • residenti nel Comune di Barasso, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

Come dichiarare una Convivenza di fatto

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Barasso allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione di costituzione convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità con una delle seguenti modalità:

  1. direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune in orario di apertura al pubblico;
  2. a mezzo raccomandata indirizzata a: Comune di Barasso – Via Roma, 26 – 21020 Barasso (VA);
  3. mezzo fax al numero 0332.730922;
  4. per via telematica all'indirizzo mail: anagrafe@comune.barasso.va.it;
  5. per via telematica all'indirizzo pec comune.barasso@regione.lombardia.it.

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune o, se già residenti a Barasso, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica secondo le modalità già previste per tali procedure.

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà, entro i 2 (DUE) giorni successivi la ricezione, a registrare la convivenza di fatto con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Dal momento della registrazione (ovvero entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

Accertamento dei Requisiti

L'Ufficio Anagrafe provvederà, in ogni caso, ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).

Qualora, trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, l' ufficio Anagrafe non avrà effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Come dichiarare la cessazione di una Convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione  di cessazione convivenza di fatto direttamente all’Ufficio Anagrafe muniti di un documento di identità.

Certificazione

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.

Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Barasso a mezzo PEC all' indirizzo: comune.barasso@pec.regione.lombardia.it

I diritti dei conviventi

La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
  • partecipazione agli utili nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
  • le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

 

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