Morte
La denuncia di morte deve essere effettuata all'Ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. Per i decessi avvenuti in Ospedale o in Casa di Riposo, la denuncia di morte viene fatta dal direttore sanitario della struttura mentre per i decessi avvenuti in abitazione, la denuncia può essere fatta da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da un delegato o da persona informata del decesso.
Il medico necroscopo effettua l'accertamento della morte entro 24 ore dal decesso.
Nella generalità dei casi, di tutti gli adempimenti, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari.
Il seppellimento può avvenire 24 ore dopo il decesso, salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
Documenti da presentare per l’autorizzazione al trasporto della salma:
- certificato necroscopico compilato dal medico necroscopo
- scheda Istat compilata dal medico curante
- avviso di decesso, redatto dalla struttura Ospedaliera o dalla Casa di Riposo
- due marche da bollo da € 16,00
- € 30,00 diritti di segreteria (pagabili in contanti o tramite bancomat)
Cremazione e affidamento/dispersione delle ceneri
Il regolamento di Polizia Mortuaria prevede che la cremazione sia soggetta all'autorizzazione da parte del Sindaco che la concede dopo aver accertato la volontà, espressa in vita, dal defunto ad essere cremato.
La richiesta può essere fatta dal coniuge superstite oppure da tutti i parenti più prossimi di pari grado, se non vi è il coniuge mentre per i minori è necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori.
Per procedere alla cremazione è necessario presentare apposita domanda dimostrando la volontà del defunto, finché era in vita, di essere cremato, mediante:
- volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio)
- iscrizione alla So.Crem – Società Varesina per la cremazione
- dichiarazione di volontà del coniuge e, in mancanza di questo, da parte di tutti i parenti più prossimi e di pari grado
Affidamento delle ceneri
In Lombardia, ai sensi dell’art. 14 del regolamento regionale, le ceneri derivanti dalla cremazione, racchiuse in apposita urna cineraria di idoneo materiale, debitamente sigillata e con l’indicazione delle generalità del defunto, possono essere affidate ai familiari quando vi sia espressa la volontà del defunto oppure la volontà dell’eventuale coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del Codice civile. Nel caso di più parenti dello stesso grado occorre la maggioranza assoluta di essi e in caso di disaccordo l’urna viene temporaneamente tumulata nel cimitero. E’ possibile l’affidamento anche di ceneri derivanti da cremazioni già avvenute e precedentemente tumulate.
Il familiare affidatario presenta all’Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso o di quello dove sono conservate le ceneri, l’apposito modulo per l’affidamento ceneri nel quale deve dichiarare:
- che conserverà diligentemente le ceneri presso la propria abitazione, cioè nel luogo di residenza legale;
- di essere consapevole che la dispersione non autorizzata delle ceneri o effettuata contro la volontà del defunto o l’abbandono dell’urna costituiscono reato;
- che conserverà l’urna in luogo sicuro e al riparo da possibili profanazioni o rotture;
- di essere informato dell’obbligo di tumulare le ceneri al cimitero o conferirle al cinerario comune nel caso non intendesse più conservarle presso la propria abitazione.
Questa dichiarazione va presentata in triplice copia al Comune di decesso o a quello ove sono tumulate le ceneri, unitamente alla documentazione, in originale o copia autenticata, dalla quale risulti che la volontà di affidamento delle ceneri è stata espressa dai soggetti legittimati.
In calce, previa indicazione del luogo di provenienza delle ceneri, l’Ufficiale dello Stato civile ne autorizza il trasporto presso l’abitazione del familiare affidatario.
L’urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Il personale comunale può effettuare periodici controlli per verificare l’effettiva collocazione e lo stato di conservazione delle ceneri, poiché la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l’abbandono dell’urna cineraria, costituiscono reato.
Dispersione delle ceneri
In Lombardia è possibile la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione solo sulla base di una espressa volontà del defunto. Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione presentata dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni in merito.
La dispersione delle ceneri è consentita:
- in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
- fuori dai cimiteri in aree private, all’aperto, con il consenso dei proprietari e comunque non nei centri abitati;
- in natura (la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti).
È possibile disperdere anche le ceneri già tumulate, purché sussistano le condizioni sopra descritte; in quest’ultimo caso l’Ufficiale di Stato Civile competente è quello dove si trova il cimitero, a condizione che le ceneri siano state tumulate prima dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004.
Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 4/2019 – Modifiche e di integrazioni alla L.R. n.33/2009
Legge 130/2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri
Regolamento Regionale n. 6/2004