Nascita

Ultima modifica 29 giugno 2022

Alla nascita di un figlio va effettuata la relativa denuncia di nascita e il figlio viene sempre iscritto anagraficamente nel comune di residenza della madre.

La denuncia di nascita può essere fatta:

  • presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio Stato Civile del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla Direzione Sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi.
  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).

Allegati da presentare

  • documento di identità valido del dichiarante;
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità.

Figli nati dentro il matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio
Per i FIGLI NATI DENTRO IL MATRIMONIO la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, oppure dalla madre o da un loro procuratore speciale o dal medico o dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

Scelta del nome da imporre al bambino
La legge impone dei limiti nella scelta del nome da attribuire al neonato: è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Anagrafe e dallo Stato Civile. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione dei divieti di cui sopra, l'Ufficiale dello Stato civile, dopo avere avvertito l'interessato, formerà l'atto di nascita e darà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini dell'avvio del procedimento di rettifica.

Cognome del bambino

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno. Deve però esservi l'accordo di entrambi i genitori.

Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra il doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti, solo il cognome paterno oppure solo il cognome materno.

Figlio nato da genitori sposati

Assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori. Qualora la denuncia di nascita sia effettuata da un solo genitore, è necessario presentare apposita dichiarazione indicante la presenza di accordo tra i due genitori (modulo di attribuzione cognome figlio legittimo).

Figlio nato da genitori non sposati tra loro

Assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori da esprimere al momento del riconoscimento. (modulo di attribuzione cognome figlio naturale).

Cognome del bambino nato da genitori entrambi stranieri

Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell'art. 24 della L. 218/1995.

Casi particolari

  • nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
  • M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
  • P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative;
  • P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero";
  • n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";
  • sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022;
  • Circolare del Ministero dell'Interno n.63 del 1/06/2022.