autentica firma

Ultima modifica 29 ottobre 2021

E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che una firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive. L'autentica di firma deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento: non è quindi possibile, ad esempio, autenticare la firma di una persona su un foglio bianco. Per le persone che, per gravi motivi di deambulazione, sono impossibilitate a recarsi all'Ufficio Anagrafe, viene assicurato un servizio a domicilio. Per informazioni, rivolgersi all'Ufficio Anagrafe. Nel caso in cui la persona non fosse in grado di firmare perché analfabeta o affetto da un impedimento fisico (es. paresi agli arti) il pubblico ufficiale dell'anagrafe, accertatosi della sua identità, raccoglierà la sua dichiarazione. L'impedimento deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire che il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a rendere. In caso contrario è necessaria la presenza di un tutore o di un amministratore di sostegno.

L’autentica di firma può essere richiesta da qualsiasi persona maggiorenne in grado di intendere e di volere, presentandosi personalmente, basta recarsi di persona allo sportello dell'ufficio Anagrafe con un documento di identità valido e il documento/istanza ove deve essere apposta la firma da autenticare.

L'autenticazione è soggetta ad imposta di bollo di 16.00 euro, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta.

Si precisa che sono abilitati ad autenticare le firme: il funzionario competente a ricevere la documentazione, il notaio, il cancelliere, il segretario comunale, il funzionario incaricato dal Sindaco. La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione e a gestori o esercenti di pubblici servizi ( es. ULSS, Provincia, Regione, Motorizzazione, ecc.) non deve essere più autenticata: la dichiarazione o l'istanza va semplicemente firmata davanti all'impiegato addetto a riceverla o, se la persona non può presentarla personalmente, va firmata allegando la fotocopia di un documento di identità (vedi scheda sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Non è possibile autenticare all'Ufficio Anagrafe qualsiasi atto o dichiarazione, ma solo quelli per i quali è espressamente prevista, da una disposizione normativa, la competenza dei funzionari incaricati dal Sindaco, ad esempio gli ufficiali d'anagrafe non possono autenticare la firma in contratti, assunzioni di impegno o intenzioni future, accettazioni o rinunce di incarico, mandati, procure etc.. Per tali atti bisogna rivolgersi ad un notaio.